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Sottrazione internazionale di minori, Corte costituzionale e coordinamento tra procedimenti

Oggi 13 luglio 2026, nell’ambito del corso teorico-pratico “La sottrazione internazionale dei minori”, organizzato da CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie e dalla Scuola di Alta Formazione Specialistica SAFSA, l’avvocata cassazionista Ilenia Guerrieri ha tenuto una relazione dedicata al tema dei rapporti tra il procedimento penale e gli altri procedimenti che coinvolgono il minore.

L’intervento ha approfondito il delicato sistema di coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie chiamate a intervenire nei casi di sottrazione internazionale di minori, una materia caratterizzata dall’intreccio di fonti internazionali, europee e nazionali e dalla necessità di garantire una tutela effettiva e tempestiva dell’interesse superiore del minore.

L’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Particolare attenzione è stata dedicata all’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che disciplina la circolazione obbligatoria delle informazioni tra le autorità giudiziarie.

La norma impone al pubblico ministero, nei procedimenti relativi a reati commessi in danno di minori, di trasmettere senza ritardo al giudice civile gli atti più rilevanti del procedimento penale, tra cui le ordinanze che applicano, revocano o sostituiscono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini, il provvedimento di archiviazione e la sentenza eventualmente emessa.

Tale meccanismo di comunicazione costituisce uno strumento essenziale per evitare decisioni contrastanti e consentire al giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale e sulla tutela del minore di disporre di un quadro completo della situazione familiare, anche alla luce degli accertamenti svolti in sede penale.

Lo scambio tempestivo di informazioni tra le diverse autorità giudiziarie rappresenta inoltre un presidio fondamentale contro il rischio di vittimizzazione secondaria dei minori coinvolti. La condivisione degli esiti degli accertamenti, dei verbali di ascolto, delle dichiarazioni delle parti e delle relazioni dei servizi sociali può infatti evitare inutili duplicazioni e contribuire a una valutazione più consapevole e coerente.

La sentenza n. 102 del 2020 della Corte costituzionale

Nel corso della relazione è stata inoltre esaminata la sentenza n. 102 del 2020 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale nei casi di condanna per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

La Corte costituzionale ha affermato la necessità di una valutazione concreta e individualizzata, fondata non soltanto sulle circostanze esistenti al momento della commissione del reato, ma anche sugli sviluppi successivi, sulle condizioni di vita del minore, sulla persona che se ne prende cura e sugli eventuali provvedimenti adottati nel frattempo.

La pronuncia ha quindi escluso ogni automatismo, ribadendo che una decisione destinata a incidere sul rapporto tra genitore e figlio deve essere assunta alla luce dell’interesse effettivo del minore e delle conseguenze che la prosecuzione o l’interruzione di tale rapporto possono produrre sul suo equilibrio e sulla sua crescita.

Il coordinamento tra le autorità giudiziarie

Il procedimento penale e gli altri procedimenti che riguardano il minore perseguono finalità differenti, ma sono chiamati a confrontarsi con i medesimi fatti e con le medesime dinamiche familiari.

Un coordinamento effettivo consente di evitare valutazioni frammentarie, sovrapposizioni e provvedimenti tra loro incompatibili. La tutela del minore richiede infatti che le autorità inquirenti e giudiziarie coinvolte possano operare sulla base di informazioni complete, aggiornate e condivise.

In questa prospettiva assumono particolare importanza le linee guida operative elaborate dai tribunali attraverso tavoli di lavoro multidisciplinari, con il coinvolgimento di magistrati, avvocati, servizi sociali e delle altre professionalità impegnate nella protezione delle persone vulnerabili.

Il ruolo dell’avvocato

L’intervento ha infine sottolineato il ruolo centrale dell’avvocato nei procedimenti che coinvolgono i minori.

Il difensore è chiamato non soltanto a tutelare i diritti delle parti, ma anche a favorire la circolazione delle informazioni tra i diversi procedimenti, segnalando la pendenza di procedimenti penali o minorili e sollecitando, quando necessario, l’intervento del pubblico ministero.

Una difesa consapevole e responsabile può contribuire a far confluire nei diversi giudizi tutti gli elementi necessari per una valutazione completa della situazione, nella prospettiva prioritaria della tutela del minore.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso formativo promosso da CAMMINO, volto ad approfondire, attraverso il confronto multidisciplinare tra magistrati, avvocati e studiosi, le problematiche giuridiche e operative legate alla sottrazione internazionale dei minori.

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