L’articolo 612 bis del codice penale italiano punisce il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking. Questo reato si configura quando una persona, mediante comportamenti reiterati, minacce o molestie, provoca nella vittima uno stato di ansia o paura, o altera in modo significativo le sue abitudini di vita, oppure la costringe a temere per la propria incolumità o per quella dei propri familiari o persone a lei vicine.
La norma richiede una reiterazione di condotte, che può consistere in una pluralità di azioni commesse nel tempo e rivolte a una stessa vittima. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che anche due sole condotte possono essere sufficienti a configurare il reato di stalking, purché queste siano idonee a generare nella vittima uno stato di turbamento psicologico, ansia, paura o disagio, o a determinare modificazioni nelle sue abitudini di vita.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha precisato che, in conformità all’art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni sono sufficienti a costituire il reato, purché siano poste in essere in un arco di tempo breve e siano idonee a integrare la “reiterazione” richiesta dalla norma. Non è necessario che vi sia un numero elevato di episodi, se ciascun atto è in grado di causare nella vittima l’effetto psicologico voluto dalla norma.
Ad esempio, secondo la Cassazione Penale, V Sezione, nella sentenza n. 33986/24, è stato stabilito che due soli post pubblicati su Facebook in danno della vittima possono essere sufficienti a configurare il reato di stalking. Questo avviene se i post hanno causato nella vittima quello stato di ansia o di preoccupazione che costituisce uno degli elementi costitutivi del reato. Non è quindi necessaria una campagna prolungata di persecuzione online per integrare il reato di stalking; anche pochi atti possono essere sufficienti, se producono un danno emotivo o psicologico alla vittima.
In conclusione, la legge non richiede una quantità elevata di comportamenti molesti o persecutori per configurare il reato di stalking. Anche un numero ridotto di condotte, come due soli atti, può essere sufficiente se è in grado di causare nella vittima un cambiamento delle proprie abitudini di vita o uno stato di ansia e timore per la propria sicurezza. Pertanto, l’attenzione si sposta sulla qualità e l’impatto delle condotte poste in essere, più che sulla loro quantità.